REGOLAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
DENOMINATA “CENTRO STUDI AUSONIA”
TITOLO I
IL REGOLAMENTO
ARTICOLO 1
PRINCIPI GENERALI
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Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo della sua approvazione dall’Assemblea dei soci;
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Le disposizioni del presente Regolamento costituiscono le regole di comportamento interno dell’Associazione di volontariato denominata “Centro Studi AUSONIA” con sede legale e sociale presso il Grand Hotel Duomo Pisa sito in Pisa (PI) Via Santa Maria n.94, (d’ora in poi nominata Associazione);
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Le disposizioni contenute in questo Regolamento si conformano allo Statuto, al quale per quanto non regolamentato con il presente Regolamento si rinvia.
ARTICOLO 2
VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO
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Il Consiglio Direttivo dell’Associazione è competente a rilevare le violazioni al Regolamento;
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Copia del Regolamento è consegnata insieme allo Statuto al Socio nel momento in cui entra a far parte dell’Associazione e quindi ne accetta le regole in esso contenute.
TITOLO II
DEL PROGRAMMA
ARTICOLO 3
PROGRAMMAZIONE
Il programma generale sarà annualmente approvato dal Consiglio Direttivo entro il 31 gennaio di ogni anno. Il programma delle attività viene redatto dal Consiglio Direttivo e presentato all’Assemblea dei soci alla prima riunione utile. Il Programma delle Attività contiene un elenco di iniziative, progetti, eventi, collaborazioni,ecc… da realizzare durante l’anno.
TITOLO III
DEI SOCI
ARTICOLO 4
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
I Soci hanno il diritto di:
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di dichiararsi membro dell’Associazione;
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ricevere la tessera, copia dello Statuto ed del Regolamento dell’Associazione;
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ricevere tutte le informazioni sulle attività dell’Associazione;
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esercitare l’elettorato attivo e passivo secondo le modalità contenute in questo regolamento.
I Soci hanno il dovere di:
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interessarsi e partecipare attivamente alle iniziative dell’Associazione;
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non intraprendere attività contrarie ai principi dell’Associazione;
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saldare la quota sociale nei termini previsti dal presente regolamento;
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uniformarsi alle decisioni prese dall’Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 5
SOCI ISCRIZIONE
L’aspirante socio deve compilare il modulo di iscrizione, formulato dal Consiglio Direttivo, nel quale riporterà i suoi dati personali e recapiti, compreso un eventuale indirizzo di posta elettronica, che potrà essere utilizzato per le comunicazioni ufficiali. Il modulo di iscrizione compilato e firmato dovrà essere consegnato al Tesoriere insieme alla quota associativa. Il Tesoriere al ricevimento della domanda di iscrizione e della quota associativa rilascerà apposita ricevuta. Il Tesoriere una volta ricevuta la richiesta di iscrizione la consegna al Segretario che la sottopone al Consiglio Direttivo alla prima riunione utile. In caso di accettazione del socio da parte del Consiglio Direttivo il Segretario comunica l’esito positivo dell’iscrizione all’interessato. Dopo che l’Assemblea dei Soci, alla prima riunione utile, ha ratificato l’iscrizione il Segretario è tenuto ad iscrivere l’aspirante socio nel registro degli associati, questi viene considerato socio a tutti gli effetti con tutti i diritti e gli obblighi derivanti. Per i nuovi soci, che presentano la domanda di ammissione dal 1° Gennaio al 30 Settembre, avranno la propria quota associativa in scadenza il 31 Dicembre dello stesso anno; chi invece presenterà la domanda di ammissione dal 1° ottobre al 31 Dicembre non dovrà versare la quota associativa dell’anno sociale in corso. In caso di mancata accettazione, il Consiglio Direttivo provvederà a comunicare al socio le motivazioni che lo hanno escluso e rimborserà interamente la quota associativa versata. L’aspirante socio potrà richiedere nuovamente l’iscrizione soltanto quando non sussistano le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione.
Soci minorenni: il modulo di iscrizione del socio minore di 18 anni deve essere accompagnato da opportuna autorizzazione che sollevi l’Associazione da ogni responsabilità in ordine alla partecipazione del minore alle attività sociali e l’autorizzazione al trattamento dei suoi dati personali. L’iscrizione è subordinata alla firma autografa di un genitore. L’aspirante socio è tenuto ad accettare il contenuto dello Statuto, del presente Regolamento interno e ad accettare il pagamento della quota associativa annuale. Questi documenti verranno forniti all’aspirante socio, in forma cartacea o elettronica, insieme al modulo di iscrizione.
ARTICOLO 5 BIS
AMICI DEL CENTRO STUDI AUSONIA
E’ prevista la figura degli “Amici del Centro Studi Ausonia” per le persone che intendono esclusivamente condividere le iniziative promosse e realizzate dall’Associazione senza richiedere l’iscrizione formale. Gli “Amici del centro Studi Ausonia” per essere riconosciuti come tali devono compilare un modulo predisposto dal Consiglio Direttivo con i propri dati, che saranno utilizzati esclusivamente per le comunicazioni relative alle attività dell’Associazione. Gli “Amici del Centro Studi Ausonia” possono usufruire delle convenzioni stipulate dall’Associazione. La richiesta per diventare “Amici del Centro Studi Ausonia” è gratuità e deve essere consegnata al Segretario. Gli “Amici del Centro Studi Ausonia” non hanno diritto di voto, non concorrono al numero legale, non svolgono attività operativa e sono riportati su apposito registro.
ARTICOLO 6
SOCI CESSAZIONE
L’esclusione o la sospensione del socio sono deliberate dal Consiglio Direttivo e devono essere comunicate al socio dal Segretario, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione o alla sospensione e ratificate dall’assemblea de soci nella prima riunione utile. I soci esclusi che abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.
ARTICOLO 7
SOCI DIMISSIONI
Il rapporto associativo, con la relativa qualifica, si intende tacitamente rinnovato di anno in anno con decorrenza dal primo gennaio successivo. Il Socio può recedere dall’Associazione comunicando la dichiarazione di recesso per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell’anno sociale in corso. La dichiarazione di recesso può anche essere inviata per posta elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Associazione.
TITOLO IV
ORGANI SOCIALI
ARTICOLO 8
ASSEMBLEA DEI SOCI
I Soci possono prendere visione della documentazione che sarà discussa in assemblea almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione.
La convocazione dell’Assemblea dei Soci quando viene richiesta da un decimo dei soci deve essere convocata entro 30 giorni dal Presidente del Consiglio Direttivo.
La modalità di voto dell’Assemblea dei Soci è Palese: il Presidente enuncia il quesito della votazione e richiede la preferenza dei soci per alzata di mano. Il segretario procede al conteggio che viene comunicato al Presidente, il quale provvede a dichiarare l’esito della votazione. Il Presidente si riserva di decidere quale modalità adottare per le decisioni assembleari negli altri casi.
Il Segretario provvede alla stesura del verbale che viene approvato a fine seduta. Una copia del verbale, firmata dal Presidente e dal Segretario, viene conservata in un libro verbale in custodia al Segretario. Ogni socio potrà richiederne, per iscritto, una copia al Segretario.
ARTICOLO 9
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l’organo che amministra l’Associazione secondo gli indirizzi generali predeterminati dall’Assemblea. È composto, al momento del rinnovo delle cariche sociali, dal Presidente, dal Vice-Presidente ,dal Segretario, dal Tesoriere e dai seguenti Consiglieri:
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1 consigliere se il numero di associati è inferiore a 30;
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3 consiglieri se il numero di associati è compreso tra 31 e 400;
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5 consiglieri se il numero di associati è compreso tra 401 e 800;
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9 consiglieri se il numero di associati è compreso tra 801 e 1000;
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13 consiglieri se il numero di associati è compreso tra 1001 e 2000;
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17 consiglieri se il numero di associati è superiore a 2001.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere alla propria integrazione per cooptazione in caso di dimissioni, di decadenza, di decesso. I membri del Consiglio Direttivo non ricevono alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso spese per l’attività sostenuta a favore dell’Associazione se preventivamente autorizzati dallo stesso. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando questi lo ritiene opportuno o lo richiede almeno un terzo dei membri dello stesso Consiglio. La convocazione può essere effettuata con qualsiasi formalità, almeno quattro giorni prima, a condizione che siano indicati il luogo, l’ora della riunione,l’ordine del giorno ed allegata la documentazione che sarà discussa. Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo in regola con il versamento delle quote sociali. Il Consiglio in solido è responsabile per ogni eventuale irregolarità commessa collegialmente, ai sensi di legge. I membri del Consiglio Direttivo che risultano assenti ingiustificati per tre riunioni di Consiglio consecutivi decadono automaticamente dalla carica. Il Consiglio Direttivo ne prende atto e procede all’integrazione. Il Segretario provvede alla stesura del verbale e ne propone nella riunione successiva del Consiglio Direttivo l’approvazione. Se il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità può decidere di approvare nella stessa riunione il verbale. Una copia del verbale, firmata dal Presidente e dal Segretario, viene conservata in un libro verbale in custodia al Segretario. Ogni socio potrà richiederne, per iscritto, una copia al Segretario.
TITOLO V
ELEZIONI CARICHE SOCIALI
ARTICOLO 10
DATA
Il Consiglio Direttivo, tramite il suo Presidente, sessanta giorni prima della scadenza del suo mandato comunica ai soci la data fissata per le elezioni relativa al rinnovo delle cariche sociali quali: Consiglio Direttivo, Collegio dei Probiviri, Collegio dei Revisori dei conti. La comunicazione sarà inviata a tutti i Soci a cura del Segretario.
ARTICOLO 11
CANDIDATURE
Entro trenta giorni prima della data fissata per le elezioni i soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento delle quote sociali che intendono candidarsi devono far pervenire al Segretario la loro candidatura con l’indicazione precisa dell’organo per il quale intendono proporre la propria candidatura. E’ possibile candidarsi per un solo organo sociale. Il Segretario verificherà la posizione di ogni candidato relativamente ai versamenti delle quote sociali e comunicherà al Consiglio Direttivo le candidature per l’elezione dei vari organi sociali. Il Consiglio Direttivo una volta convalidate le candidature le comunicherà alla commissione elettorale ed ai Soci.
ARTICOLO 12
CASI DI NULLITA’ DELLE SCHEDE
Le liste di nomi costituiscono le schede elettorali sulle quali i soci sono chiamati ad esprimere il proprio voto. Non è ammessa l’aggiunta di nomi sulla scheda elettorale. Sono nulle le schede con l’indicazione di preferenze in numero maggiore a quello previsto per l’elezione dell’organo sociale di riferimento.
ARTICOLO 13
PREFERENZE
Per l’elezione del Consiglio Direttivo ogni socio elettore potrà esprimere preferenze sino ad un massimo di 2/3 dei componenti che si vanno ad eleggere. La preferenza si esprime apponendo un segno accanto o sulla candidatura prescelta.
Per l’elezione del Consiglio dei Probiviri ogni elettore potrà esprimere fino a un massimo di due preferenze apponendo un segno accanto o sulla candidatura prescelta. Per l’elezione del Consiglio dei revisori dei conti ogni elettore potrà esprimere fino a un massimo di due preferenze apponendo un segno accanto o sulla candidatura prescelta.
ARTICOLO 14
COMMISSIONE ELETTORALE
Una Commissione elettorale composta da tre soci sovrintenderà alle operazioni di voto e provvederà agli adempimenti successivi. Detta Commissione sarà nominata dal Consiglio Direttivo. I componenti saranno prescelti fra i soci non candidati e che hanno dichiarato la loro disponibilità. Le decisioni della Commissione elettorale sono inappellabili.
ARTICOLO 15
SVOLGIMENTO VOTAZIONI E PROCLAMAZIONE ELETTI
Le votazioni si svolgono in un solo giorno dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Alle operazioni di voto sovrintendono almeno due componenti della Commissione elettorale. Al termine delle operazioni di voto la Commissione elettorale effettua lo spoglio delle schede, compila la graduatoria e procede alla stesura del verbale. Il Presidente della Commissione elettorale visti i risultati proclama gli eletti. A parità di voti risulta eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione ed in caso di ulteriore parità, il socio più anziano d’età.
ARTICOLO 16
INCOMPATIBILITA’
Vi è incompatibilità fra l’incarico di membro del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri. L’incarico di Presidente e Vice Presidente è incompatibile con l’accettazione di candidature politiche. Il Presidente e il Vice Presidente che accettano candidature politiche decadono automaticamente dalla carica rimanendo comunque membri del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ne prende atto e procede al suo interno con l’elezione della carica vacante.
ARTICOLO 17
DECORRENZA CARICA
I membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri entrano in carica all’atto della loro proclamazione.
ARTICOLO 18
ELEZIONE PRESIDENTE
In ciascuno dei nuovi organi sociali eletti,il socio più anziano, convoca entro quindici giorni dalla proclamazione la seduta di insediamento per provvedere alla elezione del proprio Presidente. Entro tre giorni dalla elezione del Presidente di ogni organo sociale deve tenersi il passaggio ufficiale delle consegne che sarà convalidato dalle firme congiunte del Presidente uscente e da Presidente eletto in un verbale che sarà redatto in triplice copia di cui una per ciascun interessato ed una per la conservazione agli atti dell’Associazione.
ARTICOLO 19
ELEZIONE VICE PRESIDENTE, SEGRETARIO E TESORIERE
Il Consiglio Direttivo nella seduta di insediamento – da tenersi entro quindici giorni dalla proclamazione – provvede alla elezione oltre che del proprio Presidente anche del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere.
TITOLO VI
DELLE COMMISSIONI
ARTICOLO 20
COMMISSIONI PERMANENTI
Il Presidente o altro membro del Consiglio Direttivo può proporre, per l’approvazione al Consiglio Direttivo,la nomina e composizione di commissioni permanenti o transitorie,con il compito di seguire più da vicino un settore o un ambito particolare. Ogni Commissione deve prevedere sempre la presenza di un componente del Consiglio Direttivo che relazionerà alla fine dei lavori al Consiglio Direttivo. Le Commissioni hanno esclusivamente potere propositivo, restando di competenza del Consiglio Direttivo le decisioni finali.
TITOLO VII
DELLE FINANZE
ARTICOLO 21
QUOTA ASSOCIATIVA
La quota associativa deve essere corrisposta da tutti i soci che rinnovano l’iscrizione, entro il 31 gennaio dell’anno solare in corso tramite accredito sul conto corrente bancario dell’Associazione o tramite versamento diretto al Tesoriere che rilascerà apposita ricevuta. L’importo della quota associativa è proposto entro il 31 dicembre di ogni anno sociale dal Consiglio Direttivo e deve essere ratificata dall’Assemblea dei soci alla prima riunione utile. L’ammontare della quota associativa viene comunicato dal Segretario ai Soci. Il Socio che non versa la quota associativa entro il 31 gennaio dell’anno solare in corso diventa “socio moroso” sino a quando non estingue il debito.
ARTICOLO 22
EVENTUALI ENTRATE
Eventuali entrate possono essere ricevute da contributi o elargizioni a titolo di liberalità, lasciti, donazioni immobiliari e mobiliari di soci e di terzi, da erogazioni fatte, a titolo di finanziamento di contributo a favore dell’Associazione, che potranno essere richieste ad Enti pubblici territoriali (Comune, Provincia, Regione), istituti bancari, società, privati, organizzazioni nazionali alle quali l’Associazione eventualmente aderisse; e da proventi di attività, manifestazioni o mostre da destinarsi comunque esclusivamente all’attività dell’Associazione.
ARTICOLO 23
DELLE SPESE
Tutte le spese effettuate “da” e “per conto” dell’Associazione dovranno essere autorizzate dal Consiglio Direttivo e tutte documentate (Scontrini, Ricevute Fiscali,Fatture, ecc); le fatture o ricevute dovranno essere intestate all’Associazione . Il tutto sarà conservato, per il tempo previsto dalla legge, dal Tesoriere per il resoconto annuale e per tutte le verifiche necessarie. Il Presidente se ravvisa la necessità e l’urgenza può autorizzare il Tesoriere a compiere piccole spese sino al massimo di euro 500,00 (cinquecento,00) mensili ed alla prima riunione utile di Consiglio Direttivo il Presidente deve comunicare le spese sostenute e chiedere che siano ratificate dallo stesso.
ARTICOLO 24
CONTO CORRENTE BANCARIO
Il Consiglio Direttivo dopo aver deliberato la scelta dell’istituto bancario o postale da utilizzare autorizza il Presidente all’apertura di un conto corrente presso tale istituto. Sul conto corrente sono autorizzati ad operare il Presidente ed il Tesoriere con firma di traenza congiunta di entrambi. Come previsto dall’articolo 26 dello statuto il Vice Presidente è autorizzato ad operare sul conto corrente nel caso in cui sostituisce il Presidente.
TITOLO VIII
SITO WEB
ARTICOLO 25
SITO WEB
Il sito web è uno degli strumenti principali con cui l’Associazione intende pubblicizzare la sua azione e tenere contatti con i Soci. Il Consiglio Direttivo designa, il responsabile della gestione e l’aggiornamento dei contenuti del sito internet dell’Associazione. I contenuti da inserire sul sito internet sono comunicati al responsabile dal Presidente e/o dal Segretario. Tutte le comunicazioni ufficiali per i soci vengono comunicate dal Presidente o dal Segretario al responsabile del sito web dell’Associazione che provvede a pubblicarle nell’apposito spazio dedicato del sito Web.
TITOLO IX
SEDI DI RAPPRESENTANZA
ARTICOLO 26
Il Consiglio Direttivo può deliberare di aprire sedi di rappresentanza dell’Associazione di seguito denominata “sede” su tutto il territorio nazionale. La sede rappresenta l’Associazione su un determinato territorio che viene definito all’atto della deliberazione. Il Consiglio Direttivo provvede inoltre alla nomina di un referente, scelto tra i soci, che ha il compito di riferire al Consiglio Direttivo eventuali proposte di attività da effettuare sul territorio di competenza. La proposta per l’apertura di una sede può essere fatta al Consiglio Direttivo dal Presidente o altro membro del Consiglio Direttivo o da un minimo di 15 soci in regola con il pagamento della quota sociale.La deliberazione dopo essere stata approvata dal Consiglio Direttivo deve essere ratificata dall’Assemblea dei soci.
TITOLO X
ATTIVITA’ CONVIVIALI
ARTICOLO 27
I soci che confermano una prenotazione per partecipare ad una attività conviviale entro la data fissata per le prenotazioni devono garantire la loro presenza o in caso di loro assenza devono comunque corrispondere all’Associazione la quota stabilita per l’attività conviviale.